giovedì , 21 Novembre 2024

Statuto S.I.M.

STATUTO SOCIALE

 

ART. 1: COSTITUZIONE

E’ costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica Scuola Italiana di Pesca a Mosca -S.I.M.- con sede in Pescara alla Via Monte Rotella, 10. E’ consentita l’istituzione di sedi secondarie e filiali.

L’Associazione sportiva dilettantistica è caratterizzata dalla democraticità della struttura e garantisce l’uguaglianza di tutti gli associati.

Essa è assolutamente apolitica, apartitica ed aconfessionale e non ha finalità di lucro.

ART.2: SCOPI

La Scuola ha lo scopo di divulgare e promuovere la pesca a mosca in Italia ed all’Estero tramite:

– l’attività didattica con l’organizzazione di Corsi, a qualsiasi livello e di ordine e grado;

– partecipazione a mostre, fiere, convegni, nonché gare di lancio tecnico, e quanto possa essere ritenuto utile per lo sviluppo della pesca a mosca dal Consiglio Direttivo in carica.

Si propone inoltre di contribuire alla difesa, tutela, incremento e salvaguardia del patrimonio ittico e dell’ambiente naturale e fluviale.

ART.3: SOCI

La base organizzativa e strutturale della Scuola è costituita dai soci.

Sono previste le seguenti qualifiche di socio:

a) SOCIO FONDATORE

La qualifica di socio Fondatore viene di diritto attribuita esclusivamente alle persone che hanno gettato le basi della Scuola fin dalle sue origini. I Soci Fondatori sono coloro che hanno ottenuto il brevetto da Istruttore nell’ambito della Scuola facente capo alla FIPS Abruzzo, nel primo biennio della sua attività, nonché al Direttore Tecnico Roberto Pragliola senza altre eccezioni.

I Soci fondatori hanno diritto di voto, possono esprimere pareri se richiesti dal Consiglio Direttivo. Hanno altresì la facoltà di porre il veto a tutte quelle deliberazioni del Consiglio Direttivo o dell’assemblea che vanno a stravolgere le finalità e gli scopi della Scuola. Tale diritto di veto è valido se esercitato da almeno la maggioranza dei Soci Fondatori che fanno parte attivamente dell’associazione.

I Soci Fondatori risultano essere i seguenti: Roberto Pragliola, Osvaldo Galizia, Claudio Balassone, Enrico Antonetti, Giorgio De Cicco, Marino Di Luca, Claudio D’Angelo, Franco Fosco, Carlo La Rovere, Claudio Tosti, Giampiero Baistrocchi.

b) SOCIO ONORARIO

La qualifica di socio onorario viene conferita ai singoli dal Consiglio Direttivo per particolari benemerenze acquisite nell’attività di sviluppo della pesca a mosca.

c) SOCIO ORDINARIO

La qualifica di socio effettivo spetta oltre a coloro che, a domanda, hanno ottenuto la tessera sociale, anche a tutti i partecipanti ai corsi ufficiali organizzati dalla S.I.M..

Nell’ambito della qualifica di socio ordinario vi è un’ ulteriore classificazione:

Socio istruttore: tale qualifica spetta a coloro che hanno conseguito oltre alla qualifica di socio ordinario, il brevetto di istruttore rilasciato dalla S.I.M. o da una delle Scuole ad essa riconosciute.

Socio aspirante Istruttore: tale qualifica spetta a coloro che partecipano ai corsi per il conseguimento del brevetto di istruttore di grado base, e potranno usufruire dei servizi durante tali corsi.

d) SOCIO BENEMERITO

La qualifica di socio benemerito viene conferita dal Consiglio Direttivo a coloro che si sono particolarmente distinti nel contribuire allo sviluppo dell’attività della Scuola.

e) SOCIO SOSTENITORE

La qualifica di socio sostenitore viene conferita a tutti coloro che, con il versamento di un contributo finanziario di entità che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo, vogliano collaborare per il raggiungimento degli scopi sociali.

f) SOCIO GIOVANE

La qualifica di socio giovane viene conferita ai ragazzi che non hanno compiuto il 18° anno di età.

La domanda di iscrizione deve essere corredata dalla documentazione che il Consiglio Direttivo riterrà opportuna, per i minori degli anni 18 deve essere controfirmata da uno dei genitori esercenti la potestà.

I soci ricevono una tessera, firmata dal Presidente e dal Segretario della Scuola, nella quale sono indicate le generalità, l’indirizzo e la qualifica del titolare.

Le domande possono essere accettate o meno ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

Al termine di ogni anno solare, tutti i soci, tranne i soci benemeriti, fondatori ed onorari, sono tenuti a rinnovare la loro iscrizione.

g) Possono rivestire la carica di socio ordinario anche le Società di pescatori che potranno presenziare alle assemblee della SIM per mezzo del presidente o di un suo delegato.

ART. 3 bis: INTRASMISSIBILITA’ DELLA QUOTA

La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4: DIRITTI E DOVERI

I soci effettivi hanno il diritto di usufruire di tutte le provvidenze sociali ed hanno il dovere di versare le quote sociali secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo in carica, essi hanno altresì, come tutti i soci in generale, il dovere di rispettare e far rispettare lo Statuto sociale, i regolamenti e le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Nell’ambito della Scuola non potrà essere svolta, né dai consiglieri, né dai soci, attività commerciale e comunque ogni attività comunque in contrasto con gli interessi della Scuola medesima.

Ogni socio potrà rendersi promotore di iniziative che rientrino nell’attività della Scuola, in tal caso dovrà darne comunicazione alla segreteria ed ottenere la relativa autorizzazione.

ART. 5: ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L’organo supremo dell’Associazione è l’Assemblea degli Associati.

Alle Assemblee degli Associati possono partecipare tutti gli associati ed il diritto di voto può essere esercitato da tutti gli associati maggiorenni, in regola con il versamento della quota associativa.

Spetta ad essa, e solo ad essa, dare tutte le preminenti disposizioni di carattere generale che indirizzano nelle sue linee principali la vita dell’Associazione Sportiva Dilettantistica.

L’Assemblea degli Associati sarà convocata in via ordinaria una volta l’anno entro la fine del mese di marzo, ed in via straordinaria in seguito a motivata richiesta al Consiglio Direttivo in carica da parte di almeno la metà più uno degli Associati effettivi aventi diritto.

L’Assemblea in prima convocazione sarà valida se vi sarà la presenza di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. La convocazione sarà fatta con qualsiasi mezzo anche a mezzo fax o tecnologia informatica, almeno dieci giorni prima della data dell’Assemblea. L’Assemblea può riunirsi sia fisicamente che utilizzando strumenti e tecnologie informatiche a distanza.

Il Presidente ed il Segretario dell’assemblea degli Associati verranno nominati ogni volta che questa si riunirà. Non sono ammesse deleghe.

Qualora le tecnologie informatiche lo consentano può essere consentito, oltre alla partecipazione all’assemblea, anche il voto a distanza a condizione che venga garantita la riconducibilità del voto al singolo socio.

ART. 6: ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea dei Soci, oltre tutti i preminenti compiti fissati dall’Art.5, ha le seguenti attribuzioni:

a. Eleggere i membri del Consiglio Direttivo nonché il Collegio dei Revisori dei Conti.

a-bis) eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri b. Approvare il bilancio preventivo e consuntivo.

c. Discutere e deliberare sulla relazione tecnico-morale e finanziaria della gestione societaria.

d. Dare indirizzo al Consiglio Direttivo sulle varie attività da svolgere.

IN SEDE STRAORDINARIA:

a. Deliberare sulle eventuali proposte di modifica dello statuto.

b. Decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre all’Assemblea in via straordinaria e su quelle proposte in via straordinaria dai Soci.

c. Deliberare sullo scioglimento della Società.

d. Per tali deliberazioni è obbligatoriamente necessario il parere favorevole dei due terzi dei Soci Fondatori, che fanno parte attivamente dell’associazione.

Le delibere dell’Assemblee Straordinaria dovranno essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

ART. 7: CONSIGLIO DIRETTIVO

La direzione e la gestione della Società è di competenza del Consiglio Direttivo che è composto da sette membri eletti dall’Assemblea dei Soci fra quelli che sono iscritti all’associazione da almeno due anni.

La ripartizione degli incarichi verrà fatta dai componenti del Consiglio Direttivo stesso all’atto dell’insediamento nel seguente modo:

-Presidente

-Vicepresidente

-Segretario

– n. 4 (quattro) Consiglieri

Il Direttore Tecnico può essere scelto anche fra soci non facenti parte del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo adotta in ogni caso le sue deliberazioni a maggioranza dei suoi componenti, in caso di parità decide il voto del Presidente.

Nel caso che il Presidente non possa presenziare il Consiglio Direttivo, questi viene sostituito dal Vice Presidente a tutti gli effetti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando se ne presenta la necessità, su convocazione del presidente, oppure, su richiesta, presentando un ordine del giorno firmato almeno dalla metà più uno dei consiglieri in carica.

La convocazione può essere fatta anche a mezzo di strumenti e tecnologia informatica.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi, sia fisicamente che utilizzando strumenti e tecnologie informatiche a distanza, almeno tre volte l’anno. Il Consiglio Direttivo provvede a sostituire il Consigliere o i Consiglieri dimissionari con i soci effettivi che hanno ottenuto voti iniziando dal primo dei non eletti dall’Assemblea.

Il Consigliere o i Consiglieri che risultassero assenti ingiustificati a due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo verranno considerati dimissionari a tutti gli effetti.

ART. 8: COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale della Società nella persona del suo Presidente ed ha i seguenti compiti:

a. Curare l’osservanza dello Statuto;

b. Provvedere all’amministrazione della Società;

c. Deliberare il bilancio preventivo e le relative variazioni ed i conti consuntivi da presentare all’Assemblea dei Soci;

d. Dare esecuzione alle decisioni dell’Assemblea dei Soci;

e. Predisporre la relazione tecnico-morale e finanziaria da presentare all’Assemblea dei Soci;

f. Deliberare la convocazione dell’Assemblea dei Soci in seduta ordinaria e straordinaria, formulando il relativo ordine del giorno;

g. Determinare la quota annuale che ogni Socio dovrà versare per la gestione della Società;

h. Trattare le questioni di carattere generale relative alle attività svolte dalla Società;

i. Deliberare sull’acquisto di beni patrimoniali;

l. Deliberare sulle richieste di iscrizione degli aspiranti Soci Ordinari e Soci Giovani;

m. Deliberare sul conferimento delle qualifiche di Socio Benemerito, Sostenitore ed Onorario;

n. Nominare Fiduciari Regionali e Provinciali qualora necessari

o. Predisporre, variare ed approvare il regolamento organico sociale, il regolamento di funzionamento del collegio dei probiviri e tutti i regolamenti interni necessari per la gestione dell’associazione;

p. Trasferire la sede legale della S.I.M., previo parere favorevole vincolante di almeno i due terzi dei Soci Fondatori che fanno parte attivamente dell’associazione.

q. Nominare il responsabile, o i responsabili, coordinatore della Direzione Tecnica, che ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

r. istituire altre Direzioni che verranno ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi associativi e nominarne i relativi responsabili coordinatori che hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto

Art. 8 bis Collegio dei Probiviri

1) Il Collegio dei Probiviri, previa elezione in sede di assemblea annuale ordinaria, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento, è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, che elegge fra i suoi membri effettivi il Presidente, dura in carica tre anni e delibera senza obblighi di forma ed in via inappellabile.

2) Al Collegio dei Probiviri sono affidate tutte le controversie tra l’associazione e gli associati, e tra gli associati medesimi, ivi comprese le questioni statutarie.

3) Tutti gli associati hanno diritto di inviare per iscritto reclami al Collegio dei Probiviri, in relazione alle attività dell’associazione.

4) Il Collegio delibera in ordine alle materie ed alle questioni di propria competenza a norma del presente statuto e del relativo regolamento e provvede a comunicare per iscritto le proprie deliberazioni agli interessati.

5) Tutti gli associati sono tenuti ad uniformarsi alle deliberazioni assunte dal Collegio dei Probiviri per le questioni di rispettiva competenza.

6) Delle riunioni del Collegio dei Probiviri deve essere redatto verbale.

7) Il Collegio dei Probiviri non decade in caso di decadenza del Consiglio Direttivo.

ART. 9: COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea dei Soci tra i candidati che devono rivestire la qualifica di Socio Ordinario.

I Revisori effettivi eleggono fra loro il Presidente in occasione della prima riunione. Il Collegio dei Revisori ha il controllo della gestione contabile della Società e presenta una relazione scritta all’Assemblea dei Soci sui controlli effettuati.

ART. 9 bis: ORGANI PERIFERICI

Fiduciari regionali e provinciali, che avranno il compito di:

a- Rappresentare la SIM nell’ambito del territorio provinciale e regionale;

b- Coordinare le iniziative ed i programmi di attività nel proprio territorio;

c- Predisporre programmi di attività e piani finanziari annuali di gestione da sottoporre all’approvazione del consiglio direttivo.

ART. 9 ter: SEDI DECENTRATE

Possono essere istituite le Sedi Decentrate Regionali della SIM previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Le Sedi Decentrate avranno autonomi operativa e finanziaria.

Il Consiglio Direttivo potrà stabilire la quota parte delle tessere associative che dovrà essere versata dalla sede periferica alla sede centrale.

Il Consiglio Direttivo emanerà apposito regolamento per la gestione ed il funzionamento delle sedi decentrate.

Art. 9 quater Collegio dei Probiviri

Il collegio dei probiviri si compone di cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti.

La carica di proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

Il collegio elegge al suo interno il presidente ed espleta le sue funzioni secondo le norme statutarie e del Regolamento organico, ferme restando le garanzie di diritto alla difesa.

Spetta al collegio dei probiviri decidere, in unica istanza definitiva, su controversie insorte tra Organi dell’associazione e tra iscritti dell’associazione o tra iscritti ed Organi dell’associazione.

Le procedure e le decisioni del Collegio di probiviri sono adottate in conformità al Regolamento disciplinare approvato dal Consiglio Direttivo.

 

ART. 10: PATRIMONIO

Il Patrimonio della Società è costituito da attività mobiliari ed immobiliari ed è di proprietà dei soci che ne assumono in solido attività e passività. L’uso dei beni patrimoniali è destinato al conseguimento degli scopi per cui essi vennero acquisiti e non può essere variata la destinazione se non per decisione dell’Assemblea..

Il socio che cessa di far parte della Società decade da ogni diritto sul patrimonio stesso.

ART. 11: ANNO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario ha durata di un anno e coincide con l’anno solare.

Al termine di ogni anno, il consiglio direttivo predispone il rendiconto economico-finanziario ed il bilancio preventivo che devono essere approvati dall’assemblea entro il mese di marzo successivo alla chiusura dell’esercizio.

ART. 12: CARICHE E COMPENSI

Le cariche dei Componenti il Consiglio Direttivo non danno luogo a compensi, tranne che per il coordinatore o coordinatori tecnici e delle altre direzioni che verranno eventualmente istituite, nella misura che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo. L’eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dei loro compiti è stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 13: DURATA DELLE CARICHE

Il consiglio direttivo dura in carica tre anni.

ART. 14: SANZIONI DISCIPLINARI

Ai Soci, con le modalità di cui al Regolamento Disciplinare, possono essere applicate, dal Collegio dei Probiviri, le seguenti sanzioni disciplinari:

– Richiamo scritto;

– Sospensione per un periodo massimo di sei mesi;

– Espulsione.

I Soci che sono sottoposti a provvedimento disciplinare hanno il diritto di conoscere gli addebiti loro fatti e di disporre di un termine massimo di trenta giorni per giustificarsi.

Gli espulsi non possono essere riammessi nella Società che in seguito a parere favorevole del Consiglio Direttivo, in via generale, non prima che sia trascorso un periodo di sei mesi dal provvedimento di espulsione.

ART. 15: DURATA

La durata dell’associazione sportiva dilettantistica è illimitata.

ART.16: DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

E’ fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione sportiva dilettantistica, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 17: SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell’associazione sportiva dilettantistica, l’assemblea, in seduta straordinaria, nominerà uno o più liquidatori, anche fra i non soci, che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

In caso di scioglimento dell’associazione per qualunque causa il patrimonio verrà devoluto ad associazioni di pesca a mosca che perseguano le stesse finalità dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Scuola Italiana di Pesca a Mosca, oppure ad associazioni ambientaliste, con delibera da adottare in sede di assemblea di chiusura, con parere favorevole di almeno 2/3 dei soci presenti ed aventi diritto al voto.

 

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