domenica , 6 Ottobre 2024

Regolamento Collegio Probiviri

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Visto l’art. 8 lett. p) dello Statuto, con il quale si conferisce al Consiglio Direttivo il potere di emanare il regolamento di funzionamento del collegio dei Probiviri

emana il seguente regolamento

1 . nomina e durata

1.1. Il Collegio dei Probiviri è formato da 3 membri effettivi e due supplenti di provata moralità e competenza, eletti dall’Assemblea annuale ordinaria. Tale qualità è incompatibile con ogni altra carica sociale.

1.2. Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. Il Collegio al suo interno elegge il Presidente, il quale rappresenta il Collegio ad ogni effetto.

1.3. I probiviri non possono essere revocati se non per giusta causa. Possono comunque essere revocati per indegnità o per prolungata assenza. Sarà il Consiglio Direttivo a deliberarne la revoca.

1.4. decadono dalla carica i probiviri che per tre volte consecutive non sono presenti impedendo così il funzionamento del collegio.

1.5. In caso di decadenza, revoca, rinunzia, subentra il membro supplente;

2. compiti e limiti.

2.1. Il collegio dei probiviri regola tutte le eventuali controversie in merito alle interpretazioni dello Statuto, tra gli associati ed il Forum od i suoi organi:
a) esamina e decide sui ricorsi presentati in merito alle interpretazioni sia dello Statuto, sia dei regolamenti, che diano origine a controversie su comportamenti assunti, od azioni intraprese dai singoli soci, anche sul Forum del sito internet Simfly.it;
b) esamina e decide sui ricorsi presentati avverso il mancato accoglimento della domanda di iscrizione o avverso provvedimenti di esclusione;

2.2. i ricorsi potranno essere presentati dai singoli soci, per il tramite del Consiglio Direttivo, che le trasmetterà entro 3 giorni dal ricevimento al Presidente del Collegio dei Probiviri;.

3. funzionamento

3.1. Il collegio è convocato dal suo presidente per mezzo di comunicazione scritta, anche per email o fax e contenente l’ordine del giorno almeno dieci giorni prima della riunione.

3.2. l’adunanza è valida soltanto se sono presenti tutti e tre i componenti del collegio. Le decisioni sono prese a maggioranza.

3.3. i membri del collegio svolgono le loro funzioni secondo il proprio libero convincimento. Essi sono tenuti ad osservare il massimo riserbo su tutto quanto forma oggetto delle proprie funzioni e nell’esercizio delle medesime.

3.4. il presidente del collegio stabilisce di volta in volta la procedura ed il collegio esplica le proprie funzioni senza particolari formalità.

3.5. Il collegio può richiedere a tutte le parti interessate ogni informazione e documentazione ritenute idonee agli accertamenti necessari, limitatamente ai casi in esame, per giungere alle proprie decisioni.
Eventuali rifiuti o inadempienze da parte delle parti interessate, parziali o totali, costituiscono comportamento valutabile dal collegio ai fini della propria pronuncia.

4. decisioni

4.1. Il Collegio dei Probiviri, quando viene direttamente interpellato, opera e giudica ex bono et aequo, senza formalità di procedura.

4.2. le pronunce del collegio sono definitive. Esse possono anche contenere l’invito o l’impegno alla o alle parti interessate ad un “facere” oppure ad un “non facere”.

4.3. le pronunce sono depositate presso la segreteria dell’Associazione, che ne notifica copia alle parti ed agli altri eventuali interessati. Esse possono essere pubblicate, con i nomi delle parti e per ordine del Presidente del collegio dei probiviri, sugli organi informativi dell’Associazione.

4.4. i soggetti coinvolti sono tenuti ad osservare le pronunce del collegio. Se i soggetti tenuti ad osservare le pronunce del collegio non vi si attengono, il Consiglio Direttivo prenderà i provvedimenti del caso.

5. entrata in vigore

5.1. il presente regolamento entra in vigore con la sua approvazione.

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